Contributi e detrazioni fiscali per montascale Stannah

Detrazioni fiscali per montascale
Detrazione fiscale del 50%!
Dal 1° gennaio 2026, le spese sostenute per l’acquisto di montascale, ascensori domestici, elevatori verticali e servoscala a piattaforma possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dal Bonus Ristrutturazioni con detrazione Irpef al 50%, in 10 anni. Questa misura permette di ridurre significativamente il costo dell’intervento per migliorare l’accessibilità in casa.
Infatti a seguito della legge di Bilancio 2026, il governo italiano non ha rinnovato la detrazione del 75% per l’acquisto e l’installazione di montascale, che quindi non è più disponibile.
Chi può fruire della detrazione?
Possono beneficiare della detrazione fiscale del 50% per montascale tutti i soggetti assoggettati all’Irpef che sostengono le spese per l’intervento, in particolare:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
-
chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Detrazione del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’erogazione dei contributi
Cumulabilità delle detrazioni
L’erogazione dei contributi previsti dalla Legge n° 13/1989 non preclude la possibilità di usufruire della detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un montascale, di elevatori verticali, di servoscala o di miniascensori, secondo quanto previsto dal bonus ristrutturazioni 2026.
Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità delle indicazioni sopra riportate alle specifiche condizioni di ciascun contribuente, di rivolgersi a un consulente fiscale o commercialista di fiducia.
Ripartizione della detrazione del 50% in 10 anni
La detrazione è ripartita in quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Quindi, a titolo di esempio, una spesa sostenuta nel 2026 inizierà a essere portata in detrazione nella Dichiarazione dei Redditi 2027, da presentarsi l’anno successivo.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e, per farlo, deve necessariamente indicare la detrazione fiscale in ciascuna delle 10 dichiarazioni dei redditi. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il criterio di cassa (la spesa si intende sostenuta nell’anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data della fattura).
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio e presi in carico dal condominio, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, indicata nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Cambio di possesso
Nel caso in cui l’immobile venga venduto prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate, salvo diverso accordo tra le parti, viene trasferito all’acquirente persona fisica dell’unità abitativa. Se il contribuente che ha eseguito l’intervento effettua la donazione dell’immobile a un altro soggetto, il diritto a godere della detrazione delle quote residue spetta a quest’ultimo.
In caso di decesso del titolare dei diritti sull’immobile oggetto dell’installazione, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento previsto dal bonus ristrutturazioni 50%.
Cosa fare per fruire della detrazione per detrazione fiscale per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale utilizzando l’apposito bollettino da cui risultino:
- la causale del versamento: “pagamento acconto/saldo per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche come da fattura n° XXXX emessa da Stannah Montascale Srl”
- il codice fiscale del soggetto che paga
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore.
I contribuenti devono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari.
Detrazione fiscale del 19%
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come “minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ) indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell’assegno di accompagnamento.
Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di “handicap grave”. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra esposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico.
Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.
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Per tutto il 2026, le spese per montascale rientrano nel Bonus Ristrutturazioni con detrazione fiscale del 50%.
Grazie alla combinazione di detrazione fiscale del 50% e di un finanziamento fino a 60 mesi a interessi zero*, rendere la tua casa più accessibile è ancora più semplice.
Potrai usufruire della detrazione fiscale in 10 anni e ripartire il costo del montascale in rate comode: ogni anno, una parte della spesa sostenuta verrà recuperata tramite la detrazione Irpef. Così, la tua spesa effettiva sarà ridotta all’acconto iniziale, rendendo l’installazione del montascale conveniente e sostenibile.
Un esempio:
Se acquisti un montascale del valore di 10.000 euro, potrai portare in detrazione 5.000€ in 10 anni. Ciò significa che ogni anno. a partire dalla dichiarazione dei redditi, (che si effettua solitamente l’anno successivo), potrai detrarre 500€ dalle tasse.
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Guida ai contributi per acquisto montascale
Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge n° 13/1989 – disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientra ovviamente anche l’installazione del montascale che, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato.
Chi ha diritto al contributo?
Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore “di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che determinano obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.
Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono.
I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.
La Domanda di contributo
La domanda di contributo (richiederne una copia al consulente commerciale Stannah) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”.
Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all’erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei
Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest’ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute.
La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà.
Nel caso il costo dell’intervento sia a carico di un altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell’immobile), quest’ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; la legge definisce che le domande relative ad un certo anno (per esempio il 2022) possano essere presentate entro il primo marzo del 2023, quelle presentate successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione per l’anno successivo.
La documentazione da allegare
Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 16,00 euro, vanno allegati:
- Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente
- Descrizione sommaria delle opere da realizzare (preventivo)
- Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo (il consulente commerciale Stannah sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di autocertificazione)
- Nel caso di invalidi al 100%, va allegata fotocopia autenticata del certificato di invalidità
Criteri per l’erogazione del contributo
La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.
Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi: il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100% e l’ordine cronologico di presentazione della domanda; pertanto non vengono tenuti in alcuna considerazione altri parametri come il reddito, l’età, il tipo di opera e la spesa affrontata.
Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell’anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l’anno successivo.
Entità del contributo
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
- Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
- Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
- Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
- Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
- Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99
Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89
- Domanda in carta da bollo da 16,00 euro
- Autocertificazione
- Certificato medico in carta libera con identificata la menomazione e la limitazione funzionale
- Codice fiscale del beneficiario del contributo
- Fotocopia carta d’identità
- Descrizione sommaria delle opere nonché importo della spesa prevista comprensiva di I.V.A. (preventivo)
In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti:
- Certificato di invalidità rilasciato da ASL, in originale o in copia autenticata (invalidità al 100%)
- Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall’Amministratore pro-tempore
- Atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’alloggio in affittanza)
- Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci)
L’erogazione dei contributi previsti dalla legge n° 13/1989 non preclude la possibilità di detrazione del 75% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un montascale.
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Guida alle nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Quali detrazioni sono previste per il montascale/pedane/ servoscala/elevatori verticali?
A partire dal 1° gennaio 2026, per montascale, pedane, servoscala ed elevatori verticali è prevista la possibilità di detrarre il 50% dell’importo sostenuto, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica alle spese documentate per interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nell’abitazione principale.
In che modo si può usufruire delle detrazioni fiscali?
Per il cliente esiste la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 50%:
Direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo modo, per un importo di 10.000€ il cliente potrà portare in detrazione 5.000€ in 10 anni, ovvero 500€ ogni anno a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Quali sono le procedure?
Per la presentazione in dichiarazione dei redditi occorre che il cliente abbia il supporto di un commercialista.
Quali documenti occorrono?
All’atto dell’ordine sarà necessario avere:
1. una copia del documento e del codice fiscale
2. dati aggiornati della visura catastale, relativa all’immobile dove si vuole installare il prodotto.
3. In caso il montascale/pedana/servoscala/elevatore verticale venga installato in una casa in affitto, comodato, usufrutto, è necessario ottenere anche il consenso del/dei proprietari.
Per tutti gli altri casi, è meglio rivolgersi direttamente al proprio commercialista o CAF.
Come posso ottenere una visura aggiornata per i dati catastali?
Le visure sono disponibili gratuitamente per il proprietario sul sito dell’agenzie delle entrate, a cui si ha accesso tramite SPID.
Ci sono dei limiti sulla spesa?
Sì. Per il bonus ristrutturazioni 50% è previsto un limite massimo di spesa entro il quale è possibile usufruire della detrazione fiscale per l’installazione di montascale, pedane, servoscala ed elevatori verticali.
Il limite di spesa è pari a:
· 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dalla tipologia dell’edificio (abitazione unifamiliare, villetta o appartamento in condominio).
La detrazione del 50% viene calcolata su questo importo massimo e ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
· Tutti i prodotti Stannah rientrano ampiamente nei limiti di spesa previsti dal bonus ristrutturazioni.
Inoltre, se l’installazione del montascale avviene in una seconda casa, la percentuale massima detraibile è del 36%
È possibile usufruire della detrazione anche per i miniascensori?
Sì, è possibile usufruire della detrazione del 50% (per le prime case) o del 36% (per le seconde case) anche per l’acquisto e l’installazione di un homelift Uplifts.
È necessario produrre qualche documento per i lavori (CILA; SCIA, etc)?
Per i montascale e le piattaforme servoscale della serie Stairiser, non c’è bisogno di produrre alcun documento, e rientrano quindi in quella che viene definita edilizia libera
Per quanto riguarda gli elevatori della serie Smart, occorre valutare se siano necessarie delle opere edilizie oppure no. In caso siano necessarie, occorre produrre questa documentazione, in caso contrario si procede come i montascale, ovvero in edilizia libera senza alcuna documentazione necessaria.
Per gli homelift Uplift S2 e S3 di norma serve creare un foro nel pavimento del piano superiore, quindi occorre sempre la documentazione in questione.
La documentazione necessaria è normalmente la CILA (CERTIFICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA).
Nel caso serva la CILA ed il cliente scelga lo sconto in fattura occorre anche che un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) produca la certificazione con la quale si attesta la congruità del prezzo.
Stannah fornisce il fac-simile di tale certificazione e se necessario potrà mettere il cliente in contatto con professionisti convenzionati, che potranno fornire al cliente tale documento ad un prezzo prestabilito.
La prestazione del professionista deve essere necessariamente fornita al cliente che deve poterne dimostrare l’avvenuto pagamento.